TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopo
Art. 1 - E’ costituita una Associazione di appassionati, collezionisti e studiosi del fumetto, del cinema e della fantascienza denominata “GRUPPO AMICI DEL FUMETTO - FIRENZE” e più brevemente “G.A.F. - FIRENZE”.
Art. 2 - L’Associazione ha sede in Firenze, Via Carlo Cattaneo n.8.
Art. 3 - L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha fine di lucro ed è autonoma ed indipendente.
Art. 4 - L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza, valorizzazione ed allo studio dei mezzi espressivi citati nell’articolo 1 e di ottenere agevolazioni per i propri aderenti. Inoltre l’Associazione ha lo scopo di promuovere ed organizzare manifestazioni e mostre del fumetto a prevalente carattere culturale, rassegne cinematografiche con particolare riferimento al cinema di animazione nonché di costituire un Museo del fumetto e della grafica ed una cineteca.
TITOLO II - Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 5 - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 6 - L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO III - Soci
Art. 7 - I Soci possono essere onorari od ordinari. Sono Soci onorari le persone fisiche o gli enti, ai quali il Consiglio deliberi di attribuire tale qualità, in considerazione di particolari meriti connessi agli scopi dell’Associazione. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Sono Soci ordinari coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale. I giovani con età inferiore al diciottesimo anno pagheranno il 50% (cinquanta per cento) della quota sociale.
Art. 8 - Sono Soci le persone od enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio e che abbiano versato la quota associativa, che avrà validità per l’anno solare e sarà stabilita dal Consiglio. La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni o per esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi. E’ considerato dimissionario il Socio ordinario che non abbia versato la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 9 - I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di tutte quelle agevolazioni che il Consiglio avrà deliberato in loro favore.
Art. 10 - I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme contenute in questo Statuto, la cui accetta-zione è implicita con la sottoscrizione della domanda di ammissione.
TITOLO IV - L’Assemblea
Art. 11 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante avviso di convocazione pubblicato sul Notiziario dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell’articolo 20 del codice civile. L’Assemblea deve essere convocata in Firenze, anche fuori della Sede sociale.
Art. 12 - L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant’altro è a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota annua di Associazione. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun Socio non può riunire in sé più di una delega.
Art. 14 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di controllare la regolarità delle deleghe e di fare esercitare normalmente il diritto di intervento dei Soci. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 15 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di al-meno un terzo degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In deroga all’articolo 21 del Codice civile anche per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme, circa la presenza dei Soci e la maggioranza di voti necessaria, contenute nel comma precedente.
TITOLO V - Amministrazione
Art. 16 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque e da un massimo di dieci membri, eletti dall’Assemblea per la durata massima di anni tre. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio nella sua prima riunione può provvedere alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Art. 17 - I Soci dovranno presentare la propria candidatura, per iscritto, almeno sette giorni prima della data stabilita dal consiglio per riunire l’Assemblea che dovrà eleggere i componenti dello stesso Consiglio. Al momento dell’elezione, i candidati dovranno essere iscritti all’Associazione da almeno sei mesi. L’Assemblea dovrà decidere il numero dei Consiglieri e la loro durata in carica e poi voterà, dopo aver nominato gli scrutatori, per scrutinio segreto. Risulteranno eletti i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 18 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
Art. 19 - Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento dei propri compiti. E’ data facoltà all’Assemblea di deliberare delle facilitazioni particolari a favore dei Consiglieri.
Art. 20 - All’inizio del mandato tutti i Consiglieri dovranno assumersi almeno un compito utile per l’attività dell’Associazione e lo dovranno svolgere con diligenza.
Art. 21 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 22 - I Consiglieri si considerano dimissionari dalla loro carica in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Art. 23 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna limitazione, e può delegare ad alcuni dei suoi componenti parte dei propri poteri.
Art. 24 - La legale rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente, ed in sua assenza al Vice Presidente.
Art. 25 - Se il Consiglio resta privo per qualsiasi ragione del numero minimo dei suoi componenti e, comunque, non risulta più in grado di dirigere l’Associazione, può essere nominato dall’Assemblea un Commissario straordinario che non può rimanere in carica più di sei mesi dal giorno della sua nomina, e che ha i poteri dell’ordinaria amministrazione ed ha l’incarico di rintracciare tra i Soci candidati per formare un nuovo Consiglio.
TITOLO VI - Scioglimento
Art. 26 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
TITOLO VII - Controversie
Art. 27 - Tutte le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.